AssoYacht sui nuovi decreti dirigenziali MIT del 7 e del 9 ottobre 2026
L’introduzione dell’ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe ha ampliato le possibilità di accesso alla professione, consentendo, nei limiti previsti dalla normativa, l’impiego anche al comando di unità da diporto private e commerciali di bandiera italiana fino a 200 GT, rendendo facoltativa, per il professionista, l’iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Tale apertura era tuttavia rimasta priva di un collegamento essenziale: quello tra il nuovo percorso professionale e la disciplina del lavoro a bordo.
Il decreto dirigenziale n. 164 del 7 ottobre 2026 è intervenuto proprio su questo importante aspetto, introducendo disposizioni contrattuali e sanitarie nelle quali hanno trovato risposta alcune delle questioni rappresentate da AssoYacht alla Direzione Generale guidata da Patrizia Scarchilli, attraverso una specifica nota associativa inviata agli uffici ministeriali.
La precedente indicazione ministeriale aveva previsto, per gli ufficiali non iscritti nelle matricole, un contratto di prestazione di servizi registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Una prima soluzione al problema dell’ingaggio, che lasciava tuttavia irrisolta la questione della qualificazione del rapporto.
La mancata iscrizione nelle matricole descrive infatti la posizione amministrativa del professionista, ma non determina la natura del rapporto di lavoro, che deve essere individuata sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
Il Codice della navigazione disciplina il lavoro marittimo attraverso un sistema nel quale il rapporto subordinato costituisce il modello ordinario di impiego del personale di bordo, in ragione delle caratteristiche dell’organizzazione navale, della gerarchia e delle responsabilità connesse alla sicurezza della navigazione.
La contraddizione diventava evidente quando ci si calava nella realtà concreta della vita di bordo. Due ufficiali con lo stesso titolo, impiegati sul medesimo yacht in condizioni equivalenti, avrebbero dovuto essere trattati l’uno come dipendente e l’altro come prestatore autonomo per il solo fatto che il primo fosse iscritto nelle matricole e il secondo no.
Un’ulteriore criticità poteva verificarsi nelle ipotesi in cui l’ufficiale di seconda classe non iscritto nelle matricole venisse impiegato come membro dell’equipaggio sotto un comandante arruolato con contratto di natura subordinata. Il suo inserimento nell’organizzazione del servizio e nella gerarchia di bordo avrebbe dovuto confrontarsi con un contratto fondato sull’autonomia della prestazione, pur in presenza di modalità di impiego sostanzialmente analoghe a quelle degli altri componenti dell’equipaggio.
Erano questi alcuni dei casi concreti attraverso i quali AssoYacht aveva evidenziato il limite della precedente impostazione. Il nodo non riguardava la libertà di scegliere una formula contrattuale, ma la sua capacità di rappresentare correttamente la realtà del rapporto.
Per l’armatore, la corrispondenza tra contratto e prestazione costituisce una garanzia concreta. Un inquadramento autonomo che non trovi riscontro nelle effettive modalità di lavoro espone a una possibile riqualificazione del rapporto, con conseguenze sul piano retributivo, contributivo e sanzionatorio.
Non meno rilevanti sono le possibili ripercussioni assicurative.
Le condizioni delle polizze, soprattutto nell’ambito dei programmi assicurativi internazionali, spesso subordinano determinate coperture alla corretta qualificazione del personale e alla natura del rapporto dichiarato. Un contratto formalmente autonomo, utilizzato per un’attività sostanzialmente subordinata, può pertanto esporre l’armatore a contestazioni e, nei casi previsti dalle condizioni di polizza, a carenze o esclusioni di copertura.
L’articolo 11 del decreto dirigenziale n. 164 del 7 ottobre 2026 aveva affrontato direttamente questa esigenza, richiamando, per gli ufficiali iscritti nelle matricole della gente di mare, l’articolo 328 del Codice della navigazione in materia di arruolamento e prevedendo, per i non iscritti, l’assunzione mediante contratto di lavoro subordinato scritto, sottoscritto dal proprietario o armatore e dall’ufficiale.
Una soluzione coerente con il modello ordinario del lavoro marittimo, capace di distinguere la semplificazione amministrativa introdotta dal nuovo titolo professionale dalla natura sostanziale del rapporto di lavoro.
Il successivo decreto dirigenziale n. 167 del 9 ottobre 2026 ha in parte modificato quanto comunicato precedentemente, specificando la possibilità di utilizzare oltre al rapporto di lavoro subordinato, per gli ufficiali non iscritti nelle matricole, anche il contratto di prestazione di servizi.
AssoYacht ritiene che tale apertura e quindi doppia via di inquadramento del rapporto, debba essere rigorosamente circoscritta alle sole ipotesi nelle quali sussistano i requisiti effettivi del lavoro autonomo, tanto nella prestazione quanto nell’organizzazione e nella gestione dell’attività.
Si tratta di situazioni necessariamente particolari e occasionali, nelle quali il professionista operi con una reale autonomia organizzativa e senza essere assoggettato ai poteri direttivi e organizzativi tipici del rapporto subordinato.
Tali requisiti non sono normalmente riscontrabili nell’attività ordinaria sia delle unità da diporto privato che tantomeno in quelle dedicate al noleggio / charter, caratterizzate dall’inserimento dell’equipaggio in una struttura organizzata e da precise modalità di gestione del servizio di bordo per l’armatore o per i clienti. E questo anche e soprattutto nelle ipotesi in cui sia una sola la persona di equipaggio arruolata - c.d. skipper - .
La giurisprudenza ha del resto più volte evidenziato come la qualificazione formale del contratto non sia sufficiente a determinarne la natura, dovendosi avere riguardo all’effettivo esercizio dei poteri direttivi e all’organizzazione concreta dell’attività lavorativa.
L’autonomia non può dunque essere presunta dalla mancata iscrizione nelle matricole della gente di mare, né dalla semplice sottoscrizione di un contratto di prestazione di servizi. Deve esistere realmente e trovare riscontro anche nel modello organizzativo e contrattuale attraverso il quale viene gestita l’unità.
In questo quadro si colloca la contrattazione collettiva promossa da AssoYacht per il diporto privato e per il diporto commerciale e charter. I contratti disciplinano le figure professionali del settore e le modalità di costituzione e gestione del rapporto, collegando il trattamento economico, i tempi di lavoro, i riposi, le ferie e l’organizzazione del servizio alle caratteristiche effettive dell’impiego a bordo.
La stessa esigenza di coerenza trova riscontro nella previsione della visita medica preventiva d’imbarco ai sensi dell’articolo 323 del Codice della navigazione, richiesta indipendentemente dall’iscrizione nelle matricole della gente di mare e confermata dal successivo decreto n. 167.
Il provvedimento richiede inoltre agli operatori di adeguare i contratti in essere difformi entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
AssoYacht manifesta, pertanto, il proprio apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalla Direttrice Generale Patrizia Scarchilli e dagli uffici ministeriali verso le problematiche rappresentate dall’Associazione, confermando la necessità che le disposizioni introdotte trovino applicazione nel rispetto della natura effettiva dei rapporti di lavoro.
Il lavoro subordinato rimane il modello ordinario di impiego del personale di bordo. Il ricorso al lavoro autonomo deve restare limitato alle ipotesi nelle quali esso sia realmente configurabile, evitando che una semplificazione amministrativa possa tradursi in un improprio utilizzo delle forme contrattuali e in conseguenti esposizioni giuridiche e assicurative per gli armatori.