Regolamento di attuazione del Codice della nautica: modalità e vantaggi del patentino D1

10/10/2024 - 16:53 in Istituzioni by Confindustria Nautica

L’intensa attività di rappresentanza di tutta la filiera della nautica da diporto, costantemente esercitata da Confindustria Nautica anche nell’interesse dell’utenza, ha portato al nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto  (DECRETO 17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146), che segue il decreto patenti (decreto 10 agosto 2021) con le nuove modalità di esame.

Il provvedimento è stato presentato al Salone Nautico Internazionale di Genova – da sempre luogo di confronto istituzionale tra settore e Governo - dallo stesso Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini.  

Molti gli interventi contenuti nei 101 articoli, a cominciare dal nuovo “patentino D1” e tutti di rilievo, qui sintetizzati a beneficio di cantieri, operatori e diportisti.

ARRIVA IL NUOVO PATENTINO “D1” FINO A 115 CV

1. La patente di categoria D1 ottenuta da Confindustria Nautica può essere conseguita dai 16 anni e consente la navigazione esclusivamente diurna entro sei miglia di distanza dalla costa con “natanti” (unità fino a 10 metri) o, dai 18 anni, con imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri, oppure con moto d’acqua entro un miglio di distanza dalla costa, se dette unità sono equipaggiate con motori di potenza non superiore a 85 Kw, pari a 115,6 CV (o di cilindrata non superiore a 1900 cc se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo, o a 2400 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato, o a 1500 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato, o a 1700 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato, o a 1200 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato, o a 2400 cc se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato, o a 2000 cc se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d’acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato, o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato).

2. La nuova patente di categoria D1 è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale, tenuti dalle Scuole nautiche e dai Centri di istruzione. A breve sarà emanato il decreto ministeriale con le procedure.

In alternativa al corso, può essere conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso la Motorizzazione civile competente, a cui possono accedere i candidati che abbiano svolto le esercitazioni pratiche previste.

3. Altra rilevante opportunità ottenuta da Confindustria Nautica: coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D1, al compimento del diciottesimo anno di età, possono successivamente conseguire la patente nautica di Categoria A (per imbarcazioni fino a 24 metri, nelle categorie “entro” od “oltre” le 12 miglia), sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo e una prova pratica di navigazione.

LA NUOVA PATENTE “D2” PER CHI NON POSSIEDE I REQUISITI PSICO-FISICI

4. La nuova patente nautica di categoria D2 è rilasciata ai soggetti che non possiedono i requisiti psico-fisici necessari per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, e D1. Possono conseguirla, o riclassificare la patente nautica di altra categoria, coloro i quali - a seguito di accertamenti medici - sono riconosciuti compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Le patenti nautiche di categoria D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.

PIU’ SNELLA LA PROCEDURA PER LE PATENTI NAUTICHE “A”, “B” e “C”

5. Per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri la patente cat. A per imbarcazioni, “entro” od “oltre” 12 miglia dalla costa, rimane obbligatoria:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o sulle moto d'acqua

b) quando è installato un motore di potenza o cilindrata superiori a quelli indicati al punto 1.

6. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore a 24 metri, deve essere in possesso della patente cat. B per navi da diporto.

7. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di cat. A, cat. B, cat. C (solo “comando” per soggetti affetti da alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti, per unità fini a 24 metri ove sia presente a bordo almeno un'altra persona), possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

8. L’importante novità ottenuta da Confindustria Nautica è che, entro il periodo di validità della domanda, il candidato può sostenere per due volte la prova non superata, ossia quella teorica o quella pratica. Inoltre, se è risultato idoneo alla prova teorica, ma non riesce a superare le prove pratiche a disposizione, può presentare entro trenta giorni una nuova domanda di ammissione all’esame potendo così sostenere (ancora per due volte) la sola prova pratica.

9. Un’altra qualificante novità riguarda i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che hanno facoltà di richiedere - contestualmente alla domanda di ammissione agli esami - misure personalizzate, compensative e/o dispensative per lo svolgimento delle prove.

10. La seduta di esame per la prova pratica è distinta dalla seduta di esame per la prova teorica.

I quiz di esame sono scaricabili al seguente link del Ministero delle infrastrutture e trasporti:

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-02/ALLEGATO%20A%20DD%2010%20DEL%2025GEN2022.pdf

LA NAVIGAZIONE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE

11. Coloro che hanno presentato domanda per l’ammissione agli esami per il conseguimento  della  patente  nautica  cat. A, B, C,  o per la sua estensione,  ovvero per il “patentino” categoria D1, sono autorizzati a esercitarsi alla conduzione delle unità da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purché durante l’esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica almeno pari a quella che il candidato intende conseguire e rilasciata da almeno un triennio.

La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, accompagnata da un documento di identità del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unità da diporto per un termine di validità temporale pari a quello della domanda di esame.

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