Milano, 15 aprile 2019. La Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione proposta con interpello dalla società Porto Invest, cui fanno capo quattro porti commerciali italiani, stabilendo i seguenti principi di diritto:non è elusiva l’operazione mediante la quale viene ceduta una società operativa, dopo aver subito una scissione parziale, al fine di trasferire a una società beneficiaria di nuova costituzione il patrimonio immobiliare che l’acquirente non è interessato ad acquistare;il trasferimento del patrimonio immobiliare per effetto di una scissione, anche se non costituisce un’azienda, non è soggetto all’imposta di registro proporzionale, ma solo a quella fissa di 200 euro;la cessione, anche totalitaria, delle partecipazioni di una società è assoggettata alla tassa fissa di registro, e non a quella proporzionale come la cessione di azienda, indipendentemente dal fatto che in tal modo venga indirettamente trasferita l’azienda posseduta dalla società cui si riferiscono le partecipazioni cedute. Questo indirizzo della Direzione Grandi Contribuenti dell’Agenzia smentisce quello della Corte di Cassazione e di vari uffici periferici della stessa Agenzia delle Entrate.
Porto Invest è stata assistita dallo studio legale Dentons, con un team guidato dal partner Giulio Andreani.