Il tema delle norme antiriciclaggio applicato alla vendita di yacht comincia a prendere corpo e siamo soddisfatti che PressMare sia stata di stimolo alla prima presa di coscienza delle aziende di quella che rischia di essere quantomeno una svolta epocale. O come qualcuno teme, uno tzunami.
Dopo l’attenzione dedicata al tema dal Convegno “Nautica e Fisco” al Salone di Genova e il nostro approfondimento sulle norme antiriciclaggio pubblicato lo scorso febbraio, si è tenuto ieri a Roma un importate momento di riflessione organizzato dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Un’occasione di confronto tra vari stakeholders nel mondo dello yachting, operatori legali, l’Associazione di categoria e la UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.
“Molti gli aspetti che andranno attentamente approfonditi nei prossimi mesi, non solo dai soggetti regolati - che adesso includeranno anche la filiera della vendita di yacht di valore superiore a 7,5 milioni di euro - ma anche dall’ente regolatore”, ha confermato in apertura il Prof. Massimiliano Musi, docente di Diritto della navigazione a Bologna. Nel suo intervento ha ricostruito la complessità dell’iter di vendita, sia da un punto di vista contrattuale, sia delle tante figure professionali coinvolte, tutte soggetti obbligati a partire da luglio 2027.
La collega Rosanna Pellegrino, sempre di PPZ, ha analizzato con precisione ciascuno dei nuovi aspetti regolatori derivanti dal Regolamento UE, lasciando intravedere il tema - forse fin qui non sufficientemente esaminato - che se la vendita dello yacht fosse inquadrabile o inquadrata come “operazione occasionale” e non come “rapporto d’affari”, si aprirebbe il dubbio che le verifica debba essere effettuata anche sotto la soglia di valore prevista.
Salvatore Ricca, Consigliere presso la Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha approfondito gli aspetti attuativi della nuova disciplina e l’estensione alla filiera della nautica da diporto. Ha confermato che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF scatta solo nel caso di opacità a seguito dell’adeguata verifica del cliente, ma a preoccupare è la segnalazione “oggettiva”, da fare a prescindere, sopra la soglia di valore che è quella che più preoccupa per i contraccolpi sulla clientela. In generale, i dubbi emersi appaiono più numerosi delle chiarificazioni offerte, come si evince dagli interventi dalla parte del settore.
Per la prospettiva delle aziende ha parlato l’Avv. Georgia Agù di Azimut-Benetti, che ha descritto le procedure relative alla compliance AML poste in essere dal primo player della cantieristica. In sintesi, l’adozione di una politica di controllo atta a: non svolgere attività dirette o indirette con territori e soggetti sanzionati, effettuare l’adeguata verifica della clientela e delle modalità della negoziazione, l’identificazione di concessionari e intermediari. In particolare l’accertamento sul cliente può riguardare l’identificazione preventiva tramite un modulo KYC (Know Your Customer), la verifica delle informazioni mediante il documento di identità, l’accertamento che la controparte fornisca informazioni complete, proponga coordinate bancarie e pagamenti tramite una banca coerente con l’operazione e, infine, l’individuazione di potenziali segnali di allarme (red flags). “Ma già questi adempimenti sono assai gravosi e siamo preoccupati che possano essere ulteriormente ampliati”, ha chiosato.
Ha concluso i lavori Roberto Neglia, Responsabile Rapporti istituzionali di Confindustria Nautica, che ha tirato le somme e ha indicato le linee sulle quali si è mossa l’associazione, partecipando alle consultazioni pubbliche della Commissione UE sull’adozione dei prossimi regolamenti tecnici. In particolare ha sottolineato come la bozza di testo inerente le sanzioni preveda la classificazione dell’eventuale inadempienza nella categoria meno grave solo quando la sua durata è limitata e, considerata la struttura delle transazioni nella nautica, questo può tradursi in una aggravante permanente a danno del settore. Ancor più vessatori i criteri per la determinazione delle eventuali sanzioni pecuniarie, poiché devono tenere conto del fatturato annuo totale dell’azienda interessata e non dell’importo della transazione. “La richiesta di Confindustria Nautica è che, in considerazione delle tante figure coinvolte, tutte obbligate, il settore sia considerato a basso rischio, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2026/1624, consentendo quindi l’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela”, ha concluso.
Riportiamo per utilità le note del nostro servizio del 14 febbraio scorso
¹ Articolo 74 del Regolamento UE 2024/1624: le persone che commerciano beni di alto valore devono segnalare tutte le transazioni relative a tali beni acquisiti per scopi non commerciali, inclusi yacht con prezzo pari o superiore a €7,5 milioni (springlex.eu).
² I Commercianti Professionali e gli Intermediari di Beni di Alto Valore devono implementare sistemi interni di conformità, effettuare due diligence, segnalare operazioni sospette e istituire una governance adeguata della conformità (anti-money-laundering.eu).
³ Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, sostituendo le direttive precedenti e uniformando le regole sugli obblighi AML/CFT, comprese le sanzioni per la non conformità (investmentpolicy.unctad.org).
⁴ Tutte le transazioni di beni di alto valore sopra soglia devono essere segnalate sistematicamente, anche in assenza di sospetto (service.betterregulation.com).
⁵ Le entità extra-UE devono fornire informazioni sulla titolarità effettiva per transazioni ad alto rischio, registrate nei registri centrali degli Stati membri prima dell’avvio del rapporto d’affari o del completamento dell’acquisto (eur-lex.europa.eu)