Volano le carte bollate in mare aperto. Il giga Yatch Sailing Yacht A, riconducibile ad Andrey Igorevich Melnichenko, il settimo uomo più ricco della Russia, con un patrimonio netto stimato di circa 20 miliardi di dollari, è sotto sequestro dalla Guardia di finanza e, a causa del congelamento dei beni dei cittadini russi, non può ne essere spostato nell'arsenale triestino dove si trova, né tanto meno lasciare il cantiere. La misura nei confronti dell'imbarcazione è stata adottata dopo che Melnichenko è entrato nella lista di oligarchi russi, considerati vicini a Vladimir Putin, per cui l'Europa prevede il congelamento di beni presenti sul proprio territorio.
Melnichenko è un imprenditore di 50 anni, originario della Bielorussia. Figlio di inseganti, si è laureato in fisica ed economia in Russia. Il suo avvocato Nicola Sodnik, che lo sta assistendo legalmente nei rapporti con l’Agenzia del Demanio, dichiara di valutare “un eventuale ricorso al Tar contro il provvedimento di congelamento”. Ripercorrendo la vita professionale dell’oligarca russo risulta che fino al 9 marzo era il principale azionista e membro dei cda del gruppo EuroChem (azienda di fertilizzanti) e della SUEK (società energetica legata al carbone), dopo di che risulta dimesso. Poi più nessuna traccia.
Nel frattempo, da Fincantieri, che segue i lavori di manutenzione dello yacht nell’arsenale di Trieste, fanno sapere “di non avere alcuna competenza in merito e visto che la barca, senza più bandiera né assicurazione, occupa una nostra banchina abbiamo tutto l’interesse che la controversia si risolva”.
Secondo l’Avvocato Francesco M. di Majo, dello studio legale Bridgelaw ed ex Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) la misura del congelamento, “introdotta nel nostro ordinamento attraverso il D. Lgs. n. 109/2007, rappresenta un nuovo istituto giuridico non assimilabile alla confisca. Il congelamento non ha, infatti, natura espropriativa né ablatoria, ed è finalizzato ad impedire temporaneamente l’utilizzazione di beni e risorse economiche che potrebbero contribuire al finanziamento delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, e ciò per il solo periodo di tempo in cui le sanzioni internazionali nei confronti di tali paesi rimangono in vigore. Il congelamento si avvicina alla misura cautelare del sequestro conservativo”, ma a differenza di questo non è finalizzato a salvaguardare una pretesa creditoria".
Ma se l'unita' aveva stipulato contratti di noleggio che succede?
“Il congelamento dell’imbarcazione comporta per l’armatore l’impossibilità di dare regolare esecuzione al contratto di charter, rispetto al quale risulterà inadempiente” risponde l’avvocato Alessandro Nobiloni, sempre dello studio legale Bridgelaw. “Ne consegue che l’armatore sarà tenuto alla restituzione degli eventuali noli percepiti in precedenza, nonché al risarcimento dei danni. I clienti che abbiano invece concluso il contratto direttamente con un tour operator sarebbero legittimati a richiedere a quest’ultimo il rimborso”.
E che ne è del Comandate?
“Così come l’equipaggio, il comandante è legato all’armatore dal contratto di arruolamento, a meno che l’armatore stesso non interrompa il rapporto di lavoro” continua Nobiloni. “In tal caso, è ancora una volta l’Agenzia del Demanio che dovrà provvedere ad arruolare nuovo personale”.
Le coperture assicurative subiscono invece “un’automatica sospensione e divengono non più operanti qualora, in forza di provvedimenti giudiziari o amministrativi, la disponibilità e l’amministrazione della nave vengano sottratte all’armatore. In questo caso, è l’Agenzia del Demanio che deve provvedere alla stipula di nuove coperture anticipandone il costo, nel caso in cui la nave debba cambiare luogo o intraprendere una navigazione. Il cantiere, invece, in questo caso Fincantieri, è legittimato a ricorrere in via cautelare ed urgente all’Autorità giudiziaria ordinaria affinché si provveda con urgenza al trasferimento”.
Le sanzioni nel settore marittimo
Lo scorso 8 aprile il Consiglio dell’UE ha adottato un quinto pacchetto di nuove sanzioni che includono, oltre al divieto di importazione (a partire dal 10 agosto 2022 per i contratti conclusi prima del 9 aprile 2022) di carbone dalla Russia, anche il divieto alle navi (compresi i panfili di lunghezza superiore ai 15 metri e le imbarcazioni da diporto) battenti bandiera russa di accedere ai porti dell’UE ma con alcune esenzioni, come l’importazione di gas naturale e petrolio, o i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, ed altri prodotti quali il titanio, alluminio, rame, nichel etc.
Barbara Millucci