Barche all'ormeggio

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Demanio marittimo: serve una revisione organica e complessiva della materia

Editoriale

25/04/2020 - 12:19

Torna al vaglio della Corte costituzionale il tema dei cd. Marina resort ovvero delle «strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato» (disciplinate originariamente dalla Legge 164/2014, poi dalle Leggi 190/2014 e 208/2015 e dal Decreto del Ministro dei trasporti ed infrastrutture del 6 luglio 2016 che ha individuato i requisiti minimi ai fini della equiparazione dei Marina resort alla strutture ricettive all’aria aperta).

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il ricorso del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale riguardante la legge n.8 del 7 giugno 2019 della Regione Sicilia, che reca “Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta”, norma che violerebbe il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione.

La legge istituisce i “Marina resort” per i concessionari del demanio marittimo; disciplina il cd. Boat&Breakfast, in un più ampio progetto di rilancio del turismo nautico.

Il ricorso muove dalla considerazione che la Regione avrebbe trascurato l’insistenza dei marina resort sulle aree del demanio marittimo in regime di concessione, materia che rientra nella competenza statale trattandosi di disciplina della concorrenza. Inoltre, la norma creerebbe una sperequazione tra casi disciplinati dalla legge regionale e casi disciplinati dalla legge statale. Ancora, sia la definizione dei requisiti per poter essere riconosciuti concessionari, sia il relativo riconoscimento di attività sarebbero materie riservate allo Stato.

In attesa della decisione che verrà adottata, non può non osservarsi che la disciplina dei marina resort continua ad essere oggetto di incertezza normativa e di contenzioso, sotto diversi profili.

Già nel 2016, tuttavia, la Corte costituzionale, con una pronuncia invero molto chiara (21/2016), si era espressa sul tema dei marina resort, constatando che la disciplina di cui si discute presentava profili strettamente intrecciati con materie di competenza del legislatore regionale e statale, sancendo la necessità di una cooperazione effettiva sul tema.

Da un lato, infatti, vie è un’ innegabile interferenza con il sistema tributario dello Stato, poichè' una delle principali conseguenze della configurazione dei Marina Resort come strutture ricettive all'aperto, e' quella di consentire l'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento alle prestazioni rese ai clienti in essi alloggiati, in linea con quanto accade per tutte le strutture turistico ricettive all'aria aperta, anziche' dell'IVA al 22 per cento, prevista per le attivita' inerenti ai porti turistici.

Un altro stretto intreccio si ravvisa con il regime delle strutture dedicate alla nautica da diporto, delineato principalmente nel D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509. Questo settore rientra nella competenza concorrente in materia di «porti», rispetto alla quale spetta allo Stato definire i principi fondamentali. Vengono in rilievo, infine, anche esigenze di garanzia del rispetto di livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell'ambiente in tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva del legislatore statale.

Dunque il tema dei marina resort si pone “all'incrocio di varie materie, alcune di spettanza delle Regioni, altre dello Stato” e non consente di identificare la prevalenza di una sulle altre, dal punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo.

La Corte ribadiva, dunque, la necessità di applicare, nella disciplina di tali strutture, il principio di “leale collaborazione”, che deve in ogni caso permeare di se' i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie e che puo' ritenersi congruamente attuato mediante la previsione di intese o con l’effettivo coinvolgimento degli organi collegiali di collaborazione istituzionale, da considerare luogo di espressione e insieme di sintesi degli interessi regionali e statali coinvolti.

Dunque, a tali principi, probabilmente si ispirerà la futura decisione della Corte, tema che, in ogni caso, impone oggi alcune riflessioni.

Il tema del turismo nautico, come quello demaniale marittimo, sconta pesantemente il tema del concorso, quando non del conflitto, di competenze tra Stato e Regioni, la mancanza di un centro decisionale in materia turistica, almeno di coordinamento, l’assenza di una collocazione definitiva della materia turistica a livello ministeriale, la gestione frammentaria territoriale delle esigenze turistiche nazionali.

Il tema di marina resort, dunque, che costituiscono certamente un’opportunità per il turismo nazionale, rappresenta bene, al di là della rilevanza parziale sul mercato e della probabile decisione della Corte nel solco dei principi già tracciati, la necessità di una revisione organica e complessiva della materia demaniale e turistica, secondo nuovi principi qualitativi e di metodo, ma anche in un’ottica di particolare attenzione alle peculiarità del paese che costituisce un unicum nell’Unione per la conformazione geografica e l’importanza nel turismo nautico nel PIL nazionale.

Cristina Pozzi

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