Nuove regole UE per la pesca sportiva: le nostre perplessità
Dal 10 gennaio 2026 sono entrate in vigore in tutta l’Unione Europea le nuove disposizioni che regolano la pesca ricreativa e sportiva in mare. La riforma nasce dalla revisione del regolamento sui controlli della pesca, approvata nel 2023 e resa operativa dopo un periodo transitorio di due anni. L’obiettivo dichiarato è migliorare la raccolta dei dati sulle catture non professionali e rafforzare le politiche di tutela degli stock ittici.
Alla base dell’intervento normativo vi è la constatazione, da parte della Commissione europea, che la pesca ricreativa sia stata fino a oggi gestita in modo disomogeneo tra i Paesi membri. In alcuni Stati era prevista una licenza obbligatoria, in altri una semplice comunicazione volontaria, in altri ancora nessun sistema strutturato di censimento. A questa frammentazione si aggiungeva la mancanza di dati affidabili e comparabili sulle catture, che secondo Bruxelles rendeva poco solide le decisioni sulla gestione delle risorse.
La soluzione individuata è stata la digitalizzazione delle dichiarazioni di cattura tramite un sistema unico europeo basato sull’applicazione RecFishing. I pescatori che catturano specie soggette a misure di gestione sono ora tenuti a registrare specie, quantità, area di pesca e destino del pescato. I dati vengono poi aggregati a livello nazionale e trasmessi alla Commissione.
Dal punto di vista teorico, l’impianto appare coerente con l’esigenza di disporre di basi informative più complete. È però nella traduzione pratica che emergono le maggiori criticità.
La prima riguarda la controllabilità del sistema. Le nuove regole impongono di registrare anche le catture rilasciate in mare (catch & release), indicando se il pesce è stato trattenuto oppure liberato. La Commissione motiva questa scelta con l’esistenza di una mortalità post-cattura legata allo stress e alle lesioni. Tuttavia, dal punto di vista operativo, la verifica di una cattura rilasciata è quasi impossibile: in assenza del pesce a bordo non esiste alcun riscontro materiale. Il sistema si fonda quindi su un’autodichiarazione che, per sua natura, non è verificabile se non nel momento esatto della cattura.
Ciò pone un problema strutturale di affidabilità dei dati. Se una parte significativa delle informazioni raccolte non è controllabile, il rischio è che il database europeo si alimenti con dati incompleti o distorti. Ne deriva una contraddizione evidente: si chiede precisione ai pescatori, ma non si forniscono strumenti efficaci per garantire la qualità dei numeri su cui poi verranno basate le decisioni di gestione.
Un secondo nodo critico è rappresentato dalla mancanza di uniformità reale tra gli Stati membri. L’elenco delle specie soggette a registrazione viene definito su base annuale, ma alcuni Paesi hanno già annunciato l’intenzione di includere specie ulteriori rispetto ad altri. Questo produce un sistema a geometria variabile, nel quale pescatori di nazioni diverse sono sottoposti a obblighi differenti. Il risultato è un quadro europeo che rischia di essere tutt’altro che omogeneo, con dati difficilmente confrontabili e una percezione diffusa di disparità di trattamento.
A questo si aggiunge un problema terminologico che ha effetti concreti. Nei testi UE si parla di “pesca ricreativa” in senso molto ampio, comprendendo qualsiasi attività di pesca non commerciale, inclusi attrezzi passivi come nasse o trappole. In Italia molte di queste pratiche sono vietate o fortemente limitate, mentre in altri Paesi fanno parte delle tradizioni locali. Il regolamento europeo prende dunque in considerazione modalità operative che nei diversi ordinamenti hanno significati e limiti molto diversi, creando un’area grigia interpretativa che rende più complessa l’applicazione uniforme della norma.
Sul piano tecnologico, la digitalizzazione viene presentata come fattore di semplificazione. In mare, tuttavia, la disponibilità di connessione non è garantita e l’utilizzo obbligatorio di un’applicazione introduce variabili legate a dispositivi, aggiornamenti software e copertura di rete. Il rischio è che uno strumento pensato per semplificare diventi, in concreto, un ulteriore adempimento formale, con margini elevati di errore e contenzioso.
Dal punto di vista economico e sociale, in Italia la pesca sportiva e ricreativa rappresenta un settore rilevante per l’indotto legato ad attrezzature, nautica da diporto, turismo e servizi. In molte comunità costiere costituisce anche una componente culturale consolidata. L’introduzione di nuovi obblighi amministrativi rischia di incidere sulla partecipazione e di produrre effetti indiretti sull’intera filiera, soprattutto se la percezione sarà quella di un sistema complesso e poco coerente.
Un ulteriore elemento di criticità è la sovrapposizione tra sistema europeo e sistemi nazionali già esistenti. In Italia è già attivo un registro nazionale per la pesca sportiva. Dal 2026, per alcune specie, è necessario affiancare anche la registrazione europea tramite RecFishing. La coesistenza di due livelli di adempimento rafforza l’idea di una stratificazione burocratica piuttosto che di una reale semplificazione.
Nel complesso, le nuove norme UE partono da un obiettivo condivisibile – migliorare la tutela degli stock ittici – ma presentano debolezze strutturali nella fase di applicazione. La difficoltà di controllo sul catch & release, la disomogeneità tra Stati membri, la scarsa verificabilità dei dati e la duplicazione degli obblighi mettono in discussione l’effettiva capacità del sistema di produrre informazioni affidabili su scala europea.
Il rischio concreto è che la promessa di maggiore precisione si traduca in una raccolta dati fragile, che la semplificazione annunciata si trasformi in ulteriore burocrazia e che la sostenibilità venga perseguita attraverso uno strumento tecnicamente debole. In questo scenario, la pesca ricreativa rischia di diventare il segmento più facilmente regolabile e controllabile, senza che venga affrontato con pari incisività il tema della pressione esercitata dalla pesca commerciale industriale sugli stock ittici.
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