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Le dotazioni di sicurezza per la navigazione da diporto, tutto quello che c'è da sapere
Le novità introdotte dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto, entrato in vigore il 21 ottobre 2024, includono una revisione significativa delle dotazioni di sicurezza per le imbarcazioni da diporto. Tali modifiche mirano a migliorare la sicurezza a bordo e a semplificare alcune delle attrezzature obbligatorie per i diportisti.
A tal proposito riportiamo di seguito il documento di sintesi rilasciato ieri da Confindustria Nautica, estremamente utile per avere una chiara visione di cosa è necessario portare in barca in termini di dotazioni di sicurezza, a seconda dell’unità utilizzata – natante, imbarcazione e nave da diporto – e della distanza dalla costa alla quale si intende navigare.
LE DOTAZIONI OBBLIGATORIE PER LA NAVIGAZIONE NON COMMERCIALE
La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni, ma sono introdotte la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg), lo scandaglio e, per le unità a vela, l'imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato (le nuove dotazioni divengono obbligatorie dal 21 ottobre 2025).
Novità per i giubbotti di salvataggio, che vanno identificati con il numero di iscrizione dell'unità, dotati di luce ad attivazione automatica e obbligatoriamente indossati in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampigliata sugli stessi.
Grazie all'attività di Confindustria Nautica, sono state introdotte alcune equivalenze e semplificazioni: la bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica e la tabella delle deviazioni aggiornata SOLO in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano variazioni magnetiche, l'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. (conforme al d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128, o al d.P.R 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente alla norma EN 60945), i fuochi a mano possono essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa SOLAS MED e i segnalamenti luminosi vengono ridotti a tre tipologie di pack in tutto, che per l'uso privato sono:
ZATTERE DI SALVATAGGIO
In caso di unità in uso non commerciale e di navigazione limitata è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore, in particolare:
la zattera di salvataggio (offshore) può essere sostituita dalla zattera costiera, se l'unità naviga anche oltre le 12 miglia dalla costa, MA ENTRO l'area di ricerca e soccorso (SAR) nazionale, ed è munita di strumento elettronico per la geo-localizzazione (EPIRB o tel. satellitare con chiamata di soccorso);
entro le 12 miglia dalla costa, la zattera costiera può essere sostituita dal battello pneumatico di servizio, SOLO se munito di marcatura CE, se di categoria di progettazione "A", "B" e "C" e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché dotato del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera, pronto all'uso (gonfio sul ponte, non capovolto) e varabile a mano, munito di un dispositivo di risalita a bordo e OMOLOGATO per imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
Poiché la marcatura CE è prevista dai 2,5 metri di lunghezza, sono da ritenersi conseguentemente esclusi tutti i battelli pneumatici di lunghezza inferiore.
Ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della nautica, il proprietario, o l'armatore, o l'utilizzatore in leasing, è responsabile dello stato della barca e delle dotazioni di sicurezza, quindi anche dello stato del battello pneumatico eventualmente sostitutivo della zattera costiera in caso di navigazione entro le 12 miglia.
I BATTELLI PNEUMATICI
Le unità pneumatiche in uso privato, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE e conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, possono navigare senza la zattera autogonfiabile, ma DEVONO LIMITARE LA NAVIGAZIONE alle 12 miglia dalla costa e dotarsi del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera e di 1 estintore aggiuntivo rispetto a quelli previsti.
LA NOVITÀ DELLE DOTAZIONI RACCOMANDATE
Sono indicate ulteriori dotazioni raccomandate per natanti e imbarcazioni da diporto, che prevedono:
- cima idonea per il traino dell'unità, almeno 4 cime di ormeggio
- la seconda ancora per la navigazione senza limite dalla costa
- salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero "uomo a mare" e tabella di stivaggio dell'equipaggiamento di sicurezza, per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa
- sistema di allarme e/o localizzazione dell'uomo in mare per la navigazione oltre 12 miglia
- bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c'è una bussola elettronica) e VHF aggiuntivo, anche portatile, per la navigazione senza limiti
e per le unità A VELA:
- antenna VHF di riserva, cesoie, banzigo per albero, set per riparazione vele e ancora galleggiante,
- per la navigazione oltre le 50 miglia dalla costa.
* All'interno della zona SAR può essere sostituita dalla zattera costiera se l'unità è munita di strumento elettronico per la geo-localizzazione.
** Può essere sostituita dal battello pneumatico di servizio, SOLO se munito di marcatura CE, di categoria di progettazione "A", "B" e "C", purché dotato del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera, pronto all'uso, varabile a mano, munito di un dispositivo di risalita a bordo e OMOLOGATO per il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
Il battello pneumatico con le caratteristiche di cui sopra, dotato di 1 estintore aggiuntivo rispetto a quelli previsti, è esentato dalla zattera.
*** Può essere sostituito da telefono satellitare con dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. (per le Navi solo se navigano nella zona SAR nazionale).
Per le NAVI si aggiungono: impianti fissi di estinzione incendi, ancora con catena o cavo e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato.
I battelli di servizio, comprese le moto d'acqua, rientranti nella categoria dei natanti, quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall'unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei mezzii di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuale.
I mezzi collettivi ed individuali di salvataggio devono essere commisurati alle persone effettivamente trasportate.
I mezzi collettivi e individuali di salvataggio sono individuati per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare, più l'equipaggio. Si possono avere a bordo mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro 3, 6 o 12 miglia dalla costa, se sul certificato di idoneità al noleggio è annotata la dichiarazione di autolimitazione entro tali limiti.