Yacht charter al tempo del Covid-19

Yacht charter al tempo del Covid-19

Il noleggio dell’unità da diporto al tempo del Covid 19

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28/04/2020 - 12:48

PressMare ha pubblicato poche ore fa l'accorato appello delle società di charter della Sardegna e contestualmente ricevuto la richiesta di informazioni più dettagliate da parte di uno skipper di lungo corso, Filippo Mennuni, che riportiamo di seguito: "Avete informazioni riguardo al settore del charter che sembrerebbe essere ulteriormente danneggiato dallo stato di emergenza? Se infatti si potrebbe immaginare una riapertura al noleggio a nuclei familiari che di per sé stessi arrivano già da una convivenza/confinamento in casa, la cosa è meno chiara per quanto riguarda gli imbarchi singoli, le scuole di vela, i charter alla cabina e tutte quelle situazioni con imbarchi promiscui con difficoltà di controllo del cliente da parte della società o dello skipper. E quali saranno e sono le responsabilità del caso? Per l’armatore e per lo skipper professionista? E come si dovranno comportare le associazioni? Penso a quelle che si occupano di uscite per disabili, per gruppi scolastici, per gruppi sociali. La responsabilità del presidente dell’associazione è fortemente chiamata in causa. Voi avete maggiori notizie? Grazie".

Risponde l'avvocato Claudio Manca, consulente di PressMare.

Combinare noleggio dell’unità da diporto e rispetto delle misure di contrasto Covid-19 è possibile senza aggravare l’attività di impresa e senza diminuire il numero degli utenti imbarcabili? 

Quesito non da poco anche alla luce di una normativa al momento non esaustiva che si scontra con nuove sfide di carattere sanitario e vecchie diatribe mai sopite in punto di unicità del nolo e della precostituzione del gruppo.

È noto che il noleggio è il contratto con cui una delle parti [Noleggiante] si obbliga a mettere a disposizione dell'altra [Noleggiatore] l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. Il Noleggiante è, per esempio, obbligato per legge a mettere a disposizione l’unità in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, e munita dei prescritti documenti.

È bene anche precisare che il Codice della Nautica di diporto è un Decreto Legislativo: una fonte di rango primario che può essere, in via generale, modificata e/o integrata solo da un atto di pari livello e non da una Legge Regionale, da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) o da un’Ordinanza.

Specificare quanto precede serve per chiarire che non è possibile creare ulteriori obblighi per l’impresa senza formalmente intervenire, anche indirettamente, sul Codice stesso.

Queste informazioni combinate, possono essere utilizzate per rispondere alla domanda di apertura e stabilire se diminuire la portata degli utenti sia l’unica soluzione applicabile.

Non potendo rinvenirsi uno specifico obbligo a carico del Noleggiante, se non quello di una sanificazione dell’unità da diporto, il contrasto alla diffusione del virus si sposta nella sfera di competenza del Noleggiatore.

L’ incaricato del gruppo, infatti, nella sottoscrizione del contratto con l’impresa potrà espressamente dichiarare e autocertificare che non sussistano situazioni di incompatibilità personali che possano interferire con le disposizioni di contrasto all’epidemia del Covid-19. Se le autocertificazioni sono state accettate fino ad ora per spostarsi all’interno di un Comune, anche con i mezzi pubblici, non si comprende perché non lo debbano essere nel futuro prossimo della Fase 2.

La disamina di cui sopra, tuttavia, è incompleta ma al contempo appare quella più logica e meno invasiva per le attività imprenditoriali, almeno fino a quando non saranno disponibili normative specifiche che, ci si augura, prevedano non solo limiti ma anche sostegni al comparto nautico.

Avvocato Claudio Manca
Studio Legale Manca

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