Uno stabilimento balneare a Jesolo

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Concessioni demaniali marittime: Tar Puglia favorevole ai concessionari

Portualità

30/11/2020 - 16:13

Con Sentenza n. 1322/2020 il Tar Puglia Lecce prende una posizione molto rilevante sulla questione dell’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo prevista dalla legge 145/2018, voluta dall’allora Ministro del Turismo  Gian Marco Centinaio.

Dopo la chiara presa di posizione del Tar Toscana Firenze di qualche settimana fa, la giurisprudenza amministrativa esprime nuovamente una posizione a favore dei concessionari balneari, con un ragionamento pregevole ed ampio.

Il caso su cui il tribunale amministrativo ha preso posizione era relativo ad una concessionario di Castrignano del Capo che si era visto annullare in autotutela dal Comune l’estensione della durata della concessione balneare al 2033, precedentemente ottenuta.

La sentenza si esprime potere della pubblica amministrazione di disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto europeo, tema ampiamente discusso negli scorsi mesi con riferimento all’estensione prevista dalla Legge 145/2018, la cui applicazione è stata effettuata da molti Comuni - oggi la più parte - mentre alcuni ne hanno messo in dubbio la legittimità.

Il Tar Lecce, pur riconoscendo che esista un potere di disapplicazione in capo sia al giudice che al pubblico funzionario (alla amministrazione in tutte le sue articolazioni), ne chiarisce puntualmente la funzione e la portata.

La sentenza, infatti, osserva come si tratti di un potere da esercitare con estrema prudenza, e come sia conseguente ad un percorso interpretativo.

Nel caso della direttiva 123/2006/CE la cd. Bolkestein il pubblico funzionario, che in astratto avrebbe il potere di disapplicare, non avrebbe dovuto farlo per le caratteristiche della norma europea in questione, che non è né direttamente applicabile né direttamente efficace.

La sentenza ha l’indubbio merito di svolgere un ampio percorso di analisi di un tema affrontato negli scorsi mesi in modo semplicistico e spesso errato, ossia quello della pretesa necessità di disapplicazione della legge 145/2018 sulla base di un presunto e non provato contrasto della stessa con il diritto europeo.

Il Tar sottolinea molto bene come la norma con cui sussisterebbe il contrasto non sia, in verità, direttamente applicabile e quindi come il funzionario avrebbe dovuto applicare la norma nazionale.

La sentenza del Tar Lecce sgombra anche il campo da dubbi circa la portata interpretativa delle Circolari intervenute, circoscrivendo molto bene la potestà interpretativa del diritto europeo in capo alla Corte di giustizia.

La posizione espressa appare condivisibile anche per le molte ragioni che depongono a favore della totale conformità alla disciplina europea dell’estensione prevista dalla legge 145/2018, norma mai sottoposta ad alcuna censura da parte della Commissione europea, che, come già abbiamo scritto proprio su Pressmare, ha istituito un congruo periodo transitorio per poter effettuare una riforma complessiva delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, delineandone nel dettaglio i contenuti.

La giurisprudenza amministrativa di primo grado, dunque, sembra oggi avere preso una netta posizione a favore delle ragioni tante volte espresse dai concessionari.

E’ di alcune settimane fa, infatti, la Sentenza del Tar Toscana che aveva ritenuto pienamente applicabile l’estensione della legge 145/18: si trattava di un giudizio promosso da alcuni stabilimenti balneari volto all’accertamento del diritto al ristoro, ai sensi dell’art. 49 del cod. nav., delle utilità economiche correlate alla titolarità della concessione demaniale marittima, che sarebbero andate perdute ex lege allo spirare del periodo transitorio previsto dalla legge 145/18 e dell’indennizzo conseguentemente spettante.

Il Tribunale amministrativo aveva affermato che i ricorrenti sono titolari di concessioni demaniali marittime non ancora scadute, poiché il termine della loro durata è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, al 31 dicembre 2033.

Pertanto, la pronuncia aveva rilevato la carenza di un interesse attuale e concreto dei ricorrenti, poiché il loro pregiudizio non potrebbe sorgere prima delle cessazione delle concessioni, non ancora verificatasi.

Registriamo, dunque, un orientamento che sta mano a mano riconoscendo le ragioni dei concessionari e promuovendo un’analisi della problematica più attenta a considerare tutti gli aspetti connessi.

Cristina Pozzi

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